La nuova prestazione energetica

Il D.Lgs 48/2020, in vigore da giugno, recepisce la Direttiva UE 2018/844 (la nota EPBD III), e presenta modifiche al calcolo della prestazione energetica degli edifici, ai requisiti minimi di progetto e alla certificazione energetica.

La Legge 90/2013 va in pensione, e il D.Lgs. 192/2005 mostra abrogazioni di articoli e variazioni sostanziali ad altri.

La Legge 10/91 cambia, così come cambia l’Attestato di Prestazione Energetica.

Il motivo di tutte queste modifiche, grandi e piccole, è quantomeno misterioso: troppe revisioni, troppi cavilli, troppe modifiche che non si capisce il perché non siano state definitive già dall’inizio.

Appena si finisce di capire i meccanismi di legge e i meccanismi da utilizzare con i vari software di calcolo, si deve ricominciare: è una sensazione di continua instabilità e sottomissione a modifiche spesso  senza senso, che giustificano però l’esistenza e la presenza di commissioni e relativi stipendi.

Ma bando alle polemiche economico-politico-finanziarie e torniamo alla nostra prestazione energetica, che almeno nella filosofia resta di animo nobile.

Le riforme introdotte dal D.Lgs 48/2020 riguardano soprattutto le modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici e dei requisiti minimi da verificare per gli interventi eseguiti per nuove costruzioni o per riqualificazioni energetiche,

Poi si rende obbligatoria l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici in caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni importanti in edifici non residenziali con più di dieci posti auto: ma secondo me questo punto sarà oggetto di una nuova modifica, proprio perchè non sembra logico un limite riferito al numero di posti auto, e visto l’obiettivo nazionale ed europeo dell’incentivazione dell’uso del green nell’autotrazione.

E infine si sostengono i BACS, cioè l’utilizzo di sistemi automatici di controllo e regolazione degli impianti al fine di migliorarne l’efficienza e l’uso razionale.

Per quanto riguarda invece le sanzioni in caso di omissione dell’APE nelle compravendite e nelle locazioni, la trasmissione degli accertamenti di violazioni arriva direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Un nuovo portale ENEA metterà poi a disposizione i dati relativi alla prestazione energetica degli immobili nazionale, con relative statistiche e strumenti di analisi.

Rigenerazione Urbana: sarà vero?

Con la Nuova legge Regionale n.7 del 18 luglio 2017 Rigenerazione Urbana la Regione Lazio ha esercitato la facoltà concessa dall’art. 2 bis del DPR 380/2001 di approvare disposizioni derogatorie al D.M. 1444/68 in materia di “ Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi”

Mentre il Piano Casa permetteva interventi edilizi utilizzando gli strumenti abilitativi del permesso di costruire o della DIA, la Nuova legge Regionale n.7 del 18 luglio 2017 Rigenerazione Urbana favorisce interventi di carattere edilizio-urbanistico su aree del territorio parzialmente non urbanizzate, anche attraverso iniziativa privata; sono previsti aumenti di SUL e procedure urbanistiche semplificate, tali da ridurre i tempi di approvazione. Sono anche previste limitazioni all’applicazione su aree come i centri storici.

Lo scopo è quello di promuovere la “rigenerazione urbana”, incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, “qualificare la città esistente”, limitare il consumo del suolo, aumentare la sicurezza dei manufatti.

Le disposizioni della legge Regionale si applicano nelle porzioni di territorio urbanizzate agli edifici realizzati legittimamente o per i quali sia stato rilasciato titolo edilizio in sanatoria.

Gli interventi sono ammessi anche nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, purché risultino conformi alle disposizioni del P.T.P.R., con specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 146 D.lgs. n. 42/04, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Non si può invece applicare nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, nelle aree naturali protette e nelle zone E (agricole) di piano regolatore, con alcune esclusioni.

Il progetto edilizio privato dovrà prevedere un progetto urbanistico che tenderà a riqualificare quella parte del territorio, e che sinteticamente riguarderà la cessione delle aree di standard e la realizzazione delle opere pubbliche a scomputo degli oneri concessori, concordate in conferenza dei servizi e supportate da una convenzione con obblighi e garanzie dei privati nei confronti dell’amministrazione comunale per il completamento dell’intero intervento urbanistico ed edilizio.

L’Art. 2 della Legge prevede in tal caso una premialità fino al 35%, con ulteriore aumento del 5% se la superficie di suolo coperta esistente sia ridotta del 15% a favore della superficie permeabile, se gli interventi previsti dallo stesso programma siano realizzati mediante procedura di concorso di progettazione.

Per usufruire di tale premialità il progetto dovrà prevedere specifiche procedure di partecipazione civica e l’utilizzo obbligatorio, nella misura minima del 30%, di materiali di recupero derivanti dalle demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile.

A seconda che l’intervento sia conforme o meno al PRG l’approvazione del progetto spetterà alla Giunta Comunale o previa variante urbanistica con approvazione da parte del consiglio comunale, secondo quanto previsto dalle leggi Regionali 36/87 e 22/97.

L’applicazione della legge risulta più immediata nelle aree della “Città da Ristrutturare” che prevedono la redazione dei PR.INT.; negli Ambiti per i Programmi integrati e negli Ambiti per i Programmi di recupero urbano gli interventi edilizi possono essere attuati su porzioni di territorio minori i cui proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono presentare le proprie proposte progettuali.

Gli interventi previsti sono la ristrutturazione edilizia e/o la demolizione e ricostruzione anche con ampliamenti nel limite del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10% della superficie coperta e con la modifica della destinazione d’uso tra quelle previste dagli strumenti urbanistici generali.

L’Art.4 della Legge Regionale consente la ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq. con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate all’articolo 23 ter del D.P.R. 380/01 con esclusione di quella rurale, e non consente la realizzazione di medie e grandi strutture di vendita commerciali.

Tali disposizioni si applicano agli edifici esistenti, legittimi o legittimati da titolo in sanatoria, purché non ricadenti nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi o all’interno delle zone omogenee D, predestinate all’insediamento di impianti industriali.

Punto critico per l’attuabilità degli interventi edilizi è l’interpretazione delle disposizioni sul cambio di destinazione d’uso consentito, visto che le destinazioni d’uso previste dal PRG non sempre sono allineate con quelle previste dallo strumento attuativo, tra residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale: cambio d’uso secondo il PRG o cambio all’interno della stessa categoria funzionale. Si attende per tale punto una circolare interpretativa definitiva.

L’Art. 5 della Legge Regionale prevede una ulteriore premialità per progetti di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di edifici residenziali legittimi o legittimati: l’ampliamento concesso è fino al 20% del volume o della superficie utile esistente fino al limite massimo di 70 mq di superficie: tali interventi possono anche prevedere aumento delle unità immobiliari, anche in zone agricole.

Gli ampliamenti si possono realizzare in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell’edificio: se ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato.

Gli interventi devono rispettare le disposizioni sulle altezze e le distanze previste dalla legislazione vigente, oltre a rispettare le norme tecniche per le costruzioni per quanto concerne il miglioramento sismico, e le norme sulla prestazione energetica.

Per la ricostruzione degli edifici demoliti è consentito il mantenimento delle distanze preesistenti con l’eventuale modifica delle stesse nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, nonché la deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime consentite. Tali deroghe, consentite anche per interventi che determinano una variazione della destinazione d’uso degli edifici, sono consentite esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dalla Legge Regionale.

Le premialità indicate si applicano una sola volta e non sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi regionali e statali.

Per gli edifici di nuova costruzione, realizzati mediante interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria o superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, è richiesto un indice di prestazione energetica tale da garantire almeno il raggiungimento della classe energetica A1.

Gli interventi di modifica di destinazione d’uso implicano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto.

Il Piano Casa, pensato anche per piccoli interventi edilizi su manufatti provati, non ha purtroppo prodotto i risultati sperati al momento del suo concepimento, sia per numero di progetti presentati sia per impulso alle imprese edili: la Legge sulla Rigenerazione Urbana è vista più per interventi integrati urbanistici-edilizi, e difficilmente il piccolo proprietario ne potrà usufruire, anche considerando i maggiori costi e tributi comunali rispetto al Piano Casa.

Rimango dell’opinione che sanatorie e condoni hanno attuato uno scempio sul panorama architettonico cittadino, e parecchi architetti si stanno rivoltando nella tomba, “aspettando la risurrezione” almeno per demolire tutte le “verande indecenti e immonde” che scelleratamente sono state tollerate con pochi spicci di sanzioni.

Che la Legge sulla Rigenerazione Urbana possa essere utilizzata secondo i suoi scopi più nobili. Amen

Parliamoci chiaro!

Parliamoci chiaro: quando parliamo di compravendite immobiliari sappiamo bene che nel corso degli anni ne sono state fatte di tutti i colori. Malgrado sia sempre stato obbligatorio rispettare la conformità urbanistica e catastale di un immobile al fine della regolarità della compravendita è stata “prassi” negli atti notarili scrivere che acquirente proprietario dichiaravano la regolarità in maniera semplicistica e frettolosa, e anche che tecnici non del tutto diligenti accettassero di eseguire variazioni puramente catastali non supportate da legittimi pratiche edilizie. E oggi ne paghiamo tutti le conseguenze! Con una moltitudine di immobili che necessitano di pratiche urbanistiche in sanatoria e relativi riaccatastamenti per regolarizzare completamente la situazione. Non ce lo nascondiamo: ancora oggi qualche tecnico e qualche agente immobiliare con l’obiettivo di un facile è immediato guadagno non spiegano a proprietario e acquirente quali sono le procedure corrette per evitare qualsiasi sorpresa, per se è per i propri eredi, immediata o futura. L’agente immobiliare deve cambiare strategia e atteggiamento, perchè al suo ruolo deve essere riconosciuta l’importanza che merita! L’agente immobiliare deve essere importante per la tutela di tutti i soggetti coinvolti in una compravendita. E’ vero: oggi le sanzioni per sanare interventi minori come lo spostamento di una porta o la trasformazione di un cucinotto in un bagno sono pesanti: 1000 Euro! E sono pesanti specialmente se le paragoniamo, in proporzione, alle piccole sanzioni che abusi ben più gravi e appariscenti come le orrende chiusure di balconi e logge sono state applicate in occasione dei tre condoni del 1985, del 1994 e del 2003. Ma questo sarà argomento da trattare in altre sedi. Il messaggio è questo: quando comprate o vendete casa fatevi affiancare da un agente immobiliare che da garanzie tecniche oltre che commerciali e pubblicitarie. Se un agente non è affiancato subito da un tecnico competente… potrebbe non filare tutto liscio!

Il coraggio di cambiare

Cambiare. Una parola ormai abusata, violentata, la sentiamo talmente tante volte che non ne possiamo più. Ma perché? Eppure noi abbiamo il bisogno di cambiare, di migliorare, di scoprire, il bisogno di comunicare. Però siamo prede di chi usa la parola cambiare senza dirci concretamente in cosa, come, senza darci gli strumenti per farlo, solo attraverso discorsi teorici che teorici troppo spesso rimangono. Il nostro sogno di cambiare non lo trasformiamo in obiettivo! Abbiamo paura di chiudere una porta e aprirne un’altra, attaccati alla forza di gravità della nostra sicurezza. Perché ci dicono di cambiare, con il sorriso accattivante e ammiccante: quelli che ti dicono di cambiare fanno passare immagini di sole, d’amore, di spensieratezza, di gioia, e tu ti convinci: sì, un giorno anche io cambierò. Spazza via dalla tua mente il sogno e trasformalo subito, oggi stesso, in obiettivo: programma il tuo obiettivo, programma quello che vuoi fare della tua attività, metti su carta quello che vuoi diventare e tutto ciò che ti serve e ti servirà per farlo. E parti subito! Non aspettare che la tua idea sia perfetta, perché quando sarà perfetta sarà già superata. Altri avranno avuto la tua stessa idea. Parti e condividi la tua partenza con le persone giuste: e qui nessuno può aiutarti. Sarà il tuo istinto, sarà il tuo sesto senso, ma non restare solo.