La nuova prestazione energetica

Il D.Lgs 48/2020, in vigore da giugno, recepisce la Direttiva UE 2018/844 (la nota EPBD III), e presenta modifiche al calcolo della prestazione energetica degli edifici, ai requisiti minimi di progetto e alla certificazione energetica.

La Legge 90/2013 va in pensione, e il D.Lgs. 192/2005 mostra abrogazioni di articoli e variazioni sostanziali ad altri.

La Legge 10/91 cambia, così come cambia l’Attestato di Prestazione Energetica.

Il motivo di tutte queste modifiche, grandi e piccole, è quantomeno misterioso: troppe revisioni, troppi cavilli, troppe modifiche che non si capisce il perché non siano state definitive già dall’inizio.

Appena si finisce di capire i meccanismi di legge e i meccanismi da utilizzare con i vari software di calcolo, si deve ricominciare: è una sensazione di continua instabilità e sottomissione a modifiche spesso  senza senso, che giustificano però l’esistenza e la presenza di commissioni e relativi stipendi.

Ma bando alle polemiche economico-politico-finanziarie e torniamo alla nostra prestazione energetica, che almeno nella filosofia resta di animo nobile.

Le riforme introdotte dal D.Lgs 48/2020 riguardano soprattutto le modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici e dei requisiti minimi da verificare per gli interventi eseguiti per nuove costruzioni o per riqualificazioni energetiche,

Poi si rende obbligatoria l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici in caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni importanti in edifici non residenziali con più di dieci posti auto: ma secondo me questo punto sarà oggetto di una nuova modifica, proprio perchè non sembra logico un limite riferito al numero di posti auto, e visto l’obiettivo nazionale ed europeo dell’incentivazione dell’uso del green nell’autotrazione.

E infine si sostengono i BACS, cioè l’utilizzo di sistemi automatici di controllo e regolazione degli impianti al fine di migliorarne l’efficienza e l’uso razionale.

Per quanto riguarda invece le sanzioni in caso di omissione dell’APE nelle compravendite e nelle locazioni, la trasmissione degli accertamenti di violazioni arriva direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Un nuovo portale ENEA metterà poi a disposizione i dati relativi alla prestazione energetica degli immobili nazionale, con relative statistiche e strumenti di analisi.

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