superbonus

L’art. 119 del Decreto Rilancio specifica gli incentivi per il miglioramento energetico.

Per ora alcune risposte ancora non ci sono: se vale per tutte le seconde case, come cedere il credito, quando usciranno i decreti attuativi, se rientrano nel bonus anche i tetti inclinati, cosa si intende per congruità dei costi, se sarà preparato un prezzario di riferimento ad hoc, quali sono le impossibilità tecniche al miglioramento di due classi energetiche.

Però molte cose certe ci sono, e proprio su quelle possiamo lavorare per eseguire i progetti energetici di miglioramenti riguardanti la coibentazione dell’involucro, la sostituzione degli impianti centralizzati o autonomi e la installazione del fotovoltaico e sistemi di accumulo in abbinamento, la installazione di colonnine di ricarica.

E se raggiungo i requisiti richiesti con uno degli interventi trainanti principali previsti dal superbonus mi porto dietro nel 110 % anche tutti gli altri interventi previsti nell’ecobonus: ce lo dice il comma 2 dello stesso articolo 119.

Requisito necessario e sufficiente per accedere al superbonus è, il miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche : l’Ape post-intervento non è una semplice APE a cui siamo abituati per le compravendite o le locazioni, ma è un vero e proprio progetto energetico corrispondente a una Legge 10 per le nuove costruzioni.

Quest documento, insieme a una asseverazione e alla pratica per la richiesta della detrazione, viene richiesto e redatto dal professionista tecnico abilitato per dimostrare che si riesce a migliorare almeno di quelle due classi il nostro edificio, oppure a raggiungere la migliore classe possibile. Se non viene redatta l’asseverazione non si può accedere al superbonus.

Inoltre, lo stesso tecnico dovrà asseverare la congruità delle spese sostenute in rapporto all’intervento edilizio previsto: tale asseverazione sarà trasmessa all’ENEA, con modalità da definire.

Il ruolo del tecnico sarà di massima responsabilità, e per questo è richiesta una polizza assicurativa per responsabilità civile per un minimo di € 500.000.

Inoltre, sanzioni molto salate, da 2000 a 15.000 €, saranno disposte per i tecnici in caso di rilascio di asseverazioni e attestazioni mendaci: se i documenti riportano dati falsi o falsificati, decade anche lo stesso beneficio del superbonus.

I commercialisti dovranno invece comunicare all’Agenzia delle Entrate, con modalità ancora da stabilire attraverso una circolare della stessa Agenzia, la conformità dei dati che danno diritto alla detrazione fiscale: la detrazione in cinque anni, con quote di pari importo, vale per le spese documentate, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, pagate con bonifici parlanti.

Le spese professionali sostenute per la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza ove necessario e per la trasmissione della documentazione all’ENEA e all’Agenzia delle Entrate saranno deducibili dalle tasse.

Ma per chi effettua lavori che rientrano nel superbonus è meglio la detrazione fiscale o è meglio scegliere la cessione del credito e lo sconto in fattura? E come si deve agire in maniera concreta? Speriamo che le modalità operative siano definite quanto prima, altrimenti si rischia di aver costruito un bel giocattolino ma che rimarrà per sempre dentro la scatola.

Suggerimento per i legislatori: magari già lo sapete, quando dovete emanare leggi sull’edilizia, chiedete anche a qualcuno che ci lavora tutti i giorni, altrimenti si rischia di generare leggi lasciate volare in un limbo di burocrazia e inapplicabilità concreta.